Trasferimento del genitore collocatario: profili problematici

Quando i genitori si separano o cessano la convivenza può accadere che il genitore al quale vengono affidati i figli voglia trasferirsi e cambiare residenza.

Qualora il figlio sia già maggiorenne generalmente non sorgono problemi in quanto, vista la maggiore età, il figlio sarà in grado di decidere in maniera autonoma dove andare a vivere e con quale genitore rimanere e, di conseguenza, il trasferimento di uno dei genitori non fa sorgere problemi in merito alla collocazione dei figli.
I problemi sorgono, invece, quando i figli sono minorenni: vediamo ora meglio cosa accade cercando prima di tutto di capire se:

È possibile il trasferimento del genitore collocatario?

In questi casi l’art. 337 sexies c.c. ultimo comma stabilisce che “il genitore che ha cambiato la propria residenza deve, entro trenta giorni, comunicarlo all’altro genitore e la mancata comunicazione nel termine perentorio comporta il risarcimento del danno” in favore del genitore che non è stato avvisato.

Questo nelle ipotesi in cui un genitore decida di  cambiare la propria residenza rimanendo all’interno dello stesso Comune o quando il trasferimento rimane a distanze limitate tali da non incidere sulle modalità di visita con l’altro genitore e a non precludere a quest’ultimo la possibilità di partecipare attivamente alla vita del minore.

Ma cosa succede se il genitore collocatario decide di trasferirsi all’estero?

La decisione del genitore separato/ex convivente di trasferire la propria residenza in un’altra città o in un’altra Regione o addirittura all’estero rientra tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione all’art.16.

Ciononostante, in presenza di minori residenti con il genitore che intende trasferirsi, l’esercizio di tale diritto incontra un limite importante: l’accordo tra i genitori.

Si tratta, infatti, di una scelta che rientra tra le decisioni che i genitori devono assumere di comune accordo nell’interesse dei minori, ne consegue che in caso di disaccordo spetta al Giudice il compito dirimere la controversia e decidere se autorizzare o meno il trasferimento.

Cosa bisogna fare se i genitori non trovano un accordo?

Quando non è possibile giungere ad un accordo il genitore (collocatario o non collocatario) si deve rivolgere al Giudice con un apposito ricorso, specificando le ragioni della propria richiesta, al quale l’altro genitore potrà fare opposizione.

Spetterà poi al Giudice, sentiti i genitori, prendere la decisione che meglio garantisce lo sviluppo sereno del minore. Qualora sia necessario il Giudice potrà anche nominare un esperto che sentirà il minore e, sulla base di quanto esposto dal minore, dovrà redigere una relazione nella quale verrà prospettata la soluzione più idonea per lo sviluppo e la crescita del minore.

Cosa dice la giurisprudenza sul trasferimento di un genitore

La giurisprudenza in materia non è univoca – anzi vi sono sentenze contrastanti tra loro – ma ha comunque individuato un principio cardine e incontroverso: il carattere preminente dell’interesse del minore ad una crescita e ad uno sviluppo sereno e armonioso della propria personalità e a mantenere contatti e rapporti adeguati con entrambi i genitori nel rispetto del principio della bigenitorialità.

Non vi è dubbio che il trasferimento in un’altra città o in un altro Stato comportino per il minore uno sradicamento dal proprio mondo di amicizie e affetti così come non è in dubbio la circostanza che lo spostamento incida, rendendoli più difficili, sui rapporti con l’altro genitore.

Proprio per questa ragione i Giudici valutano caso per caso se sussistono i presupposti per autorizzare o meno il trasferimento in quanto non sempre lo spostamento è pregiudizievole per il minore.

Per farlo, i Tribunali aditi, oltre a prendere in esame gli interessi del minore, valuteranno anche le esigenze ad esempio lavorative del genitore che vuole trasferirsi (es. se il trasferimento del genitore è necessario in quanto deriva da un contesto di un’attività lavorativa già in essere da tempo è più facile che venga autorizzato il trasferimento cambiando il calendario di visite con l’altro genitore) o ancora potranno valutare ad esempio se vi sono particolari necessità terapeutiche del minore che rendono necessario il trasferimento, etc.

In altre parole i Giudici prendono in esame diversi criteri di valutazione del cd. “interesse dei minori” variando tali criteri a seconda del caso che viene loro sottoposto.

Il trasferimento comporta la perdita dell’idoneità ad essere collocatario dei minori?

In passato, in caso di trasferimento del genitore collocatario con i figli, la giurisprudenza tendeva di prassi a modificare la collocazione dei minori a favore del genitore che non cambiava la propria residenza derogando in tal modo al criterio della maternal preferance al fine di non stravolgere la vita del minore.

Tuttavia, recenti pronunce della Suprema Corte, una su tutte la nr. 18087 del 2014, ha autorizzato la madre a trasferirsi unitamente ai figli in quanto, dall’istruttoria emersa in corso di procedimento, non erano risultati motivi tali da derogare al criterio della maternal preference, atteso che il trasferimento risultava essere non solo non contrario gli interessi dei minori, ma addirittura era per gli stessi maggiormente vantaggioso.

Conclusioni

Qualora decidete di trasferirvi con i vostri figli e non riuscite a trovare un accordo con l’altro genitore valutate –  e se andate dinnanzi al Giudice fornite adeguata prova – i vantaggi che il minore potrebbe ottenere dal trasferimento in una nuova città (ulteriori rispetto a quelli che avrebbe nel restare nella città dove vive) e non basate la vostra scelta esclusivamente ad esigenze personali o addirittura di “vendetta” nei confronti dell’altro genitore perché in questi casi è assicurato il rigetto da parte del Giudice della vostra richiesta e, addirittura, correte il rischio di perdere il collocamento dei vostri figli.

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