Figli e spese straordinarie: quali sono e come gestirle

Tra i doveri che hanno i genitori vi è anche quello di “mantenere, istruire ed educare i figli“.

Più che un dovere è un principio incontrovertibile del nostro ordinamento che viene sancito dalla Costituzione (art. 30), dal Codice Civile (artt. 147 e seguenti c.c.) e rafforzato dalle importanti e recenti riforme legislative in materia (tra cui la n. 54/2006 sull’affido condiviso, la l. n. 219/2012 e il d.lgs. n. 154/2013 in materia di riconoscimento ed uguaglianza dei figli legittimi e naturali).

Si tratta tutte di norme che sono volte a tutelare il più possibile la prole dalle conseguenze negative e pregiudizievoli delle crisi familiari (separazioni, divorzi, cessazione della convivenza).

Nonostante questo ampio spettro di disposizioni nella pratica però l’adempimento di tale dovere suscita diversi dubbi e problematiche sotto molteplici aspetti.
Una questione importante e molto controversa nei tribunali è la differenza e la relativa suddivisione tra:

Spese ordinarie e spese straordinarie.

Questa distinzione è fonte di conflitti tra le parti non solo in ordine alla loro quantificazione, ma anche in merito alle modalità in cui ciascun genitore dovrà contribuire.
Su questo punto nel nostro ordinamento vi è una pesante lacuna dal punto di vista legislativo in quanto il legislatore, ad oggi, nulla ha stabilito né precisato. Spetta quindi alla giurisprudenza sopperire a tale silenzio e stabilire caso per caso quali sono le spese straordinarie e come vengono ripartite.

Il nuovo art. 337 ter c.c. prevede che sia il giudice a stabilire la “misura e il modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli” rispettando non solo il principio di proporzionalità, ma valutando le esigenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza coi genitori, le risorse economiche dei genitori, il tempo di permanenza presso ciascun genitore e il valore economico dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore..

E’ pacifico che nell’assegno di mantenimento versato periodicamente sono incluse solo le spese ordinarie. Le spese straordinarie restano escluse per non recare pregiudizio al diritto dei figli di vedere soddisfatte le esigenze inaspettate che richiedono interventi economici straordinari, e per garantire il rispetto del principio di proporzionalità sancito dal codice.

Come si ripartiscono le spese straordinarie?

Sul punto i tribunali non seguono un orientamento comune. La maggior parte dei provvedimenti stabiliscono, unitamente all’obbligo di contribuire al mantenimento della prole, una percentuale variabile (generalmente il 50%) per far fronte agli esborsi di carattere straordinario.

Come i giudici hanno definito la questione?

Per la giurisprudenza maggioritaria le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le esigenze (normali) di vita quotidiana dei figli e rientrano quindi nell’assegno di mantenimento (tra esse vi sono l’acquisto di libri scolastici, mensa, medicinali da banco, abbigliamento, ecc.)

Straordinari sono, invece, quegli esborsi volti a soddisfare eventi imprevedibili e/o eccezionali che non sono ricorrenti e non rientrano nelle normali consuetudini di vita della prole. Si tratta di spese che, per la loro natura non sono determinabili in anticipo e non sono quantificabili (es. occhiali da vista, interventi chirurgici, lezioni private, campi estivi, ecc.).
Per le spese straordinarie, visto il principio codicistico del “comune accordo” tra i genitori per le decisioni di maggiore interesse per i figli, i giudici richiedono quindi il preventivo accordo tra i genitori al fine di evitare ulteriori conflitti di fronte alle richieste di rimborso per le spese sostenute.
Unica eccezione: le spese mediche urgenti e indifferibili che, vista la loro eccezionalità, possono essere sostenute in assenza dell’accordo e danno comunque titolo ad ottenere il rimborso pro quota.
E’ importante sottolineare che il genitore che sostiene le spese e ne chiede poi il rimborso ha l’onere di fornire la prova di aver consultato preventivamente l’altro genitore. L’assenza della consultazione esclude il rimborso.
Si deve far presente però che non tutte le spese straordinarie derivano da una decisione di maggiore interesse per i figli: nei casi in cui gli esborsi straordinari non riguardino questioni rilevanti la giurisprudenza è concorde nel non prevedere alcun obbligo di concertazione tra i genitori.
Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che il genitore che ha anticipato le spese, deve chiederne il rimborso pro quota entro un mese dalle stesse e deve documentarle adeguatamente, il rimborso dovrà essere versato entro il mese successivo a quello della richiesta.

Quali sono le spese straordinarie?

Una volta precisati questi aspetti arriviamo finalmente alla individuazione delle spese straordinarie.
Per un’esatta distinzione delle varie spese straordinarie bisogna prendere in esame le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate nel 2017 dal Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Per ridurre al minimo i frequenti conflitti fra i (ex) coniugi e rendere costante l’orientamento giurisprudenziale alcune corti (come ad es. Milano, Bergamo, Verona, Firenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi consigli dell’ordine ed associazioni di settore, hanno redatto dei protocolli di intesa per fornire chiare indicazioni nella quantificazione delle spese ordinarie e straordinarie.

Aspetto comune di questi protocolli è l’omogeneità nella tipizzazione delle singole voci di spesa e nei criteri attraverso i quali individuare quelle da concordarsi previamente tra i genitori e quelle che invece non necessitano di tale accordo.
Con la seduta del 14 luglio 2017 il CNF, ha approvato delle linee guida per regolare le modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare. Tali linee guida, con protocollo del 29 novembre 2017, sono state diffuse a tutti i consigli territoriali dell’ordine degli avvocati.

In tali linee guida è stato precisato che le spese straordinarie per le quali non è necessario il preventivo accordo tra genitori sono quelle relative a: libri scolastici, visite sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), cure ortodontiche, cure oculistiche e cure sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, protesiche, bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Le spese invece che necessitano invece del preventivo accordo di entrambi i genitori sono state così individuate:

  • spese scolastiche (iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; baby sitter laddove questa necessità nasca con la separazione e sia volta a coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere);
  •  spese di natura ludica o parascolastica (centri estivi, corsi di attività artistiche o di informatica, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuola private);
  •  spese sportive (attrezzature e quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica).
  • spese per l’organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
  • spese medico sanitarie quali: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

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