Quante volte ti è successo di trovare nelle intestazioni di fatture, documenti, comunicazioni e siti web dati incompleti? Spesso?
Questo perché, purtroppo, non sempre liberi professionisti e imprenditori sanno con precisione quali dati bisogna indicare per predisporre modelli completi per la carta intestata e/o la realizzazione del sito web aziendale/professionale.
Se anche tu sei un imprenditore o un libero professionista leggi con attenzione questo breve blogpost: ti spiegherò in modo chiaro e completo quali dati dovrai inserire per avere una comunicazione completa in materia di pubblicità.
Normativa di riferimento.
Il codice civile agli articoli 2199 per le ditte individuali e 2250 c.c. per le società prescrive le informazioni obbligatorie che devono essere indicate negli atti, nella corrispondenza e sui siti web.
Ti starai chiedendo: su quali documenti devo fornire queste informazioni? I principali documenti sui quali dovrai inserire quanto stabilito dal codice civile sono: lettere, fax, e-mail, contratti, fatture emesse, bilanci e, sulla base della formula generica dell’art. 2250 c.c. anche sui siti web, i profili aziendali sui social network e tutte le varie forme di presenza sul web!
Insomma, come puoi vedere, su ogni documento che ti permette di identificarti con utenti, clienti e fornitori, devi inserire tutta una serie di informazioni obbligatorie.
Cosa devi indicare per rispettare le previsioni civilistiche?
L’art. 2250 c.c. prescrive per le società l’obbligo di fornire:
- la ragione sociale completa;
- il numero di partita Iva;
- il numero di codice fiscale (che, nel caso delle società, può coincidere con la partita Iva);
- la sede della società;
- l’Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- l’eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
- il capitale sociale versato (risultante dall’ultimo bilancio);
- l’eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale, solo per S.p.A. e s.r.l.);
- il numero REA (non è obbligatorio, ma comunque ritengo sia opportuno inserirlo);
- l’indirizzo PEC (pur non essendo obbligatorio è opportuno fornirlo).
Per le ditte individuali, invece, l’art. 2199 c.c. prevede che l’imprenditore debba unicamente indicare:
- il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
- i dati fiscali obbligatori: la partita IVA e il codice fiscale.
Attenzione però: ai fini della completezza delle informazioni fornite è opportuno, a mio avviso, anche per le ditte individuali indicare tutte le notizie previste per le società!
Cosa accade se ometti di indicare uno o più dati?
Ebbene l’art. 2630 c.c. prevede espressamente che, in caso di omissione delle informazioni come prescritte dall’art. 2250 c.c., sarai passabile di sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,00 ad Euro 1.032,00,
Sempre lo stesso articolo stabilisce che in caso di mancata indicazione della partita Iva nella home page del sito internet l’omissione viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 258,00 ed Euro 2.065,00.
Perciò fai attenzione! Come puoi vedere il legislatore ha voluto attribuire una rilevanza particolare alle informazioni che in qualità di società e/o ditte individuali devi fornire nella tua comunicazione/pubblicità.
Per i siti internet aziendali valgono le stesse prescrizioni?
La risposta è sì. Considerata la formulazione generica dell’art. 2250 c.c. di: “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ritengo che in essa vengano ricompresi non solo i siti internet aziendali, bensì anche le diverse forme in cui una società può essere presente sul web (ad esempio i social network usati a fini professionali).
In merito il legislatore ha voluto dettare delle prescrizioni specifiche in due ambiti diversi:
- ambito civilistico: per il quale valgono le stesse prescrizioni indicate negli articoli 2199 e 2250 c.c.
- ambito tributario: sulla base del dettato previsto dall’art. 35 co. 1 DPR 633/1972 e dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate nr. 60 dd. 16.05.2006
Questo cosa significa? Semplicemente che se sei proprietario di un sito internet “strumentale all’esercizio della tua attività commerciale”- o stai pensando di realizzarne uno a breve – anche se lo utilizzi solo per fare pubblicità – dovrai indicare quanto meno la tua partita Iva nella homepage!
Un suggerimento pratico per evitare di incorrere in sanzioni: anche sui siti web fornisci tutte le informazioni sopra indicate e non solo la partita Iva.
Dove posizionare questi dati?
Il legislatore non specifica dove le informazioni devono essere collocate all’interno del sito web, perciò, a mio avviso, la scelta migliore è quella di inserire tutto quanto richiesto nel footer.
In questo modo consentirai ai tuoi utenti di trovare in modo facile ed immediato tutte le informazioni necessarie.
E se sei un libero professionista?
Fino a questo momento mi sono rivolta alle società (di persone o di capitali), ma se sei un professionista iscritto ad un Albo oppure un lavoratore autonomo che esercita una delle professioni protette, non sei esentato dal rispetto di quanto sopra. Anche per te, quindi, vale il rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2250 c.c. e 2630 c.c.
Tieni presente, inoltre, che sarai tenuto al rispetto anche delle regole deontologiche previste per la tua professione, regole che potrebbero comportare l’inserimento di dati ulteriori rispetto a quelli già visti.
Alcuni dati che potrai essere tenuto ad indicare sono ad esempio:
- il numero di iscrizione e l’ordine professionale di appartenenza;
- il titolo professionale.
Ti consiglio, prima di predisporre la tua carta intestata o di realizzare il sito, di informarti presso il tuo ordine di appartenenza per capire quali dati ulteriori devi inserire e le eventuali sanzioni previste.
Il codice SDI destinatario per la fattura elettronica deve essere indicato?
Pur non essendoci – per ora – un obbligo specifico di indicare il codice numerico di 7 cifre per la fatturazione elettronica all’interno del sito web o sulla carta intestata, il mio suggerimento, considerata la ratio degli articoli 2199 e 2250 c.c., è quello di inserire il codice SDI sia sulla carta intestata sia sul sito web (ad esempio accanto all’indicazione della partita Iva).
In questo modo permetterai ai tuoi clienti e fornitori di venirne a conoscenza in modo immediato.
Se vuoi ulteriori informazioni o una consulenza ad hoc per la tua attività non esitare a contattarmi compilando il form sottostante o tramite la live chat. Sarò lieta di rispondere alle tue richieste.