Questa è una delle domande più frequenti che i Clienti mi rivolgono in questo periodo.
In questo blog post cercherò quindi di spiegare nel modo più chiaro possibile se e cosa è possibile fare in caso di viaggi o pacchetti vacanze annullati a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica in corso.
La normativa sui viaggi e il D.L. nr. 09 dd. 02.03.2020 connesso all’emergenza epidemiologica da COVID-19
Partiamo innanzitutto dalla normativa applicabile anche a seguito degli interventi straordinari ed urgenti effettuati con i vari decreti susseguitesi dal mese di marzo, che, come già emerso tra gli operatori del settore, spesso contrastano con la normativa previgente, ma non vi annoierò con questo.
Il primo D.L. nr. 09 dd. 02.03.2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha previsto delle disposizioni specifiche in materia di rimborsi di titoli di viaggio acquistati e non utilizzati o non utilizzabili a causa dell’emergenza; mentre il successivo DPCM 09.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” ha esteso le restrizioni alla circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale rendendo, pertanto, pressoché impossibile spostarsi non solo su territorio nazionale ma anche all’estero. Conseguentemente i viaggiatori hanno trovato piena legittimazione per chiedere i rimborsi come previsto dal D.L. 09/2020.
Solo con il D.L. 18 del 17.03.2020, cd. “Decreto Cura Italia” si è iniziato a parlare concretamente all’art. 88, in combinato disposto con l’art. 28 D.L. 09/2020 del 02.03.2020, della possibilità di ottenere il rimborso dei contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Quando si può ottenere il rimborso del viaggio causa Coronavirus?
Vediamo di distinguere meglio le diverse ipotesi per i viaggi con partenza prima del 4 maggio 2020.
Se fai tu la rinuncia
Se hai prenotato un viaggio o un pacchetto turistico con partenza prima del 04 maggio e causa Covid-19 sei costretto ad annullare il viaggio e, quindi, sei tu che vi rinunci, in questo caso hai il diritto a ricevere o il rimborso della quota già versata o un voucher (generalmente da utilizzare nell’arco di un anno dalla sua emissione) di pari valore del prezzo già versato, o ancora un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore a quello prenotato. In tali ipotesi è il vettore o l’agenzia o l’organizzatore che sceglie tra rimborso in denaro o voucher o pacchetto sostitutivo, a seconda della politica che intenderà adottare, così come previsto dall’art. 28 del D.L. 09/2020.
Se è l’hotel, il vettore o l’agenzia ad annullare il viaggio
Nell’ipotesi in cui, invece, è il vettore o l’agenzia o l’organizzatore che decide di cancellare il viaggio o il pacchetto vacanza che cosa puoi fare?
In questi casi hai il diritto al rimborso in denaro. Pertanto se il vettore o l’agenzia o l’organizzatore ti offrono un voucher o un pacchetto sostitutivo non sei obbligato ad accettarlo e potrai insistere per ottenere il rimborso in denaro dell’importo già versato. Qualora si tratti di viaggio cancellato ad opera della compagnia si applica la normativa prevista dal Regolamento CE 261/2004. Nel caso in cui, invece, si tratti di pacchetto cancellato dall’agenzia o dall’organizzatore trova applicazione la normativa prevista dall’art. 41 del Codice del Turismo.
Va da sé che in queste ipotesi è comunque possibile accordarsi autonomamente con la compagnia o l’agenzia o l’organizzatore e trovare insieme la soluzione migliore.
E per le vacanze prenotate e annullate con partenza successiva al 04 maggio?
Qualora tu abbia prenotato un viaggio o un pacchetto vacanza o un albergo con partenza prevista successivamente al giorno 04 maggio non disperare.
In queste circostanze può venire in aiuto l’art. 41 comma 4 del Codice del Turismo il quale prevede espressamente che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione sul territorio nazionale del Covid-19-coronavirus che ha determinato l’annullamento del tuo viaggio, rientra senza alcun dubbio nella categoria delle circostanze straordinarie e di forza maggiore che incidono in modo sostanziale sull’esecuzione del pacchetto prenotato rendendolo non più fruibile.
Tuttavia, in questo caso resta in capo al vettore, albergatore o agenzia di viaggio la discrezionalità di valutare e decidere se rimborsare la quota già versata o se riconoscere un voucher di pari valore da poter utilizzare entro un determinato lasso di tempo.
Purtroppo la giurisprudenza, ancora esigua, in materia non stabilisce ancora niente di diverso rispetto a quanto indicato.
Come comportarsi per i viaggi futuri?
Tieni anche in considerazione che attualmente non è possibile prevedere quale potrà essere la situazione nei prossimi mesi e, pertanto, ad oggi l’adempimento della prestazione da parte di vettori, albergatori e agenzie risulta potenzialmente possibile.
Ne deriva che in caso di disdetta da parte tua, il professionista interessato potrà anche decidere di trattenere la caparra da te versata o richiedere il pagamento di penali (qualora previsto dalle condizioni contrattuali).
Alla luce di tutto quanto sopra detto se rientri in una delle categorie sopra indicate il mio suggerimento è quello di contattare immediatamente la struttura o l’agenzia al fine di capire innanzitutto la politica di rimborso che intendono attuare e, successivamente, formulare la tua richiesta anche attraverso l’assistenza e la consulenza di un legale.
Se l’articolo ti è stato di aiuto e hai bisogno di una consulenza o assistenza per il tuo caso specifico non esitare a contattarmi. Sarò lieta di aiutarti.