Bigenitorialità: cos’è e come si tutela.

Il principio della bigenitorialità è stato introdotto nel nostro ordinamento solo recentemente, precisamente con la Legge nr. 54 del 2006 e riguarda tutte quelle situazioni in cui una coppia si separa (sia che si tratti di coppia sposata che di coppia convivente more uxorio) e vi sono minori nati dalla relazione.

In questi casi le parti – da sole o tramite i legali con la negoziazione assistita o mediante ricorso al Giudice in caso di conflitto – devono regolarizzare la nuova situazione stabilendo le misure idonee per l’affidamento dei figli minori.

Sul punto il nostro ordinamento all’ art. 337 ter c.c. precisa che il principio della bigenitorialità è inteso come il diritto per la prole di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno dei genitori, di ricevere attenzione, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi (…)” prediligendo quindi, in caso di separazione, l’affido condiviso dei figli minori.

Cosa comporta, in concreto, la bigenitorialità?

L’introduzione del principio della bigenitorialità, a mio avviso, ha comportato per il diritto di famigliauna grande evoluzione nel garantire l’effettività del diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori per una loro armoniosa crescita quando viene a mancare l’unità famigliare.

La Suprema Corte con due recenti ordinanze la nr. 31902 del 2018 e la nr. 9764 del 2019, ha precisato che la bigenitorialità non viene intesa come parità di tempi di frequentazione dei figli minori con ognuno dei genitori, ma deve essere intesa come il diritto di entrambi i genitori ad essere presenti in modo significativo nella vita dei figli, adeguando tale diritto alle varie esigenze di vita dei figli stessi.

Questo cosa significa? In altri termini, come meglio descritto nella sentenza della Cassazione Civile nr. 18817 del 2015, questo significa che il diritto alla bigenitorialità viene inteso come la presenza costante di entrambi i genitori nella vita dei lori figli minori, presenza che deve essere tale da garantire alla prole una stabile e solida relazione affettiva con entrambi i genitori per una loro sana ed equilibrata crescita psicofisica.

Genitori che, a loro volta, devono cooperare e accordarsi sulle scelte più importanti che riguardano la vita dei loro figli quali assistenza, educazione ed istruzione.

Ne deriva, pertanto, che i genitori orientano le proprie scelte e decisioni verso l’interesse morale e materiale esclusivo dei figli minori e, qualora non vi riescano, spetta al Giudice determinare i parametri entro i quali si attua la bigenitorialità tenendo in considerazione le rispettive capacità genitoriali.

La lesione del principio della bigenitorialità.

La domanda che sorge spontanea è: che cosa accade se uno dei genitori attua un comportamento ostruzionistico? In queste ipotesi se il comportamento ostativo è tale da ledere il diritto del figlio minore alla bigenitorialità – come nel caso venga impedito ad uno dei genitori di frequentare i figli – tale atteggiamento, ai sensi dell’ art. 709 ter c.p.c. sarà suscettibile di condanna al risarcimento del danno in favore del figlio per la lesione subita.

La previsione contenuta nell’art. 709 ter c.p.c., introdotto proprio con la già citata Legge nr. 54 del 2006, pone in primo piano, come si intuisce, il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Generalmente ci si trova di fronte a situazioni in cui è uno dei due genitori che viene ammonito, sanzionato o risarcito, per i comportamenti attuati o subiti.

In questo caso, invece, è il minore che diventa il destinatario del risarcimento economico per il danno subito derivante dalla violazione del suo diritto alla bigenitorialità.

È facile immaginare, di conseguenza, che lo strumento sanzionatorio-risarcitorio previsto dall’art. 709 ter c.p.c. venga utilizzato sempre più dai giudici di merito nei casi di aperta violazione dei provvedimenti di affidamento e mantenimento dei minori non per tutelare il genitore che subisce il comportamento ostativo, bensì quale garanzia per la prole a vedere rispettati i propri diritti ed interessi morali e materiali.

Se stai pensando di separarti o sei già in fase di separazione e hai dei figli minori, alla luce di quanto finora esposto devi, anzi dovete, prendere tutte le decisioni nell’unico ed esclusivo interesse dei vostri figli, mettendo da parte orgogli e ferite dando unicamente priorità agli interessi e all’equilibrio dei vostri figli già colpiti, comunque, dalla disgregazione dell’unione familiare.

Se il rapporto fra voi genitori è conflittuale, prima di inasprire la già delicata situazione, affidatevi alla consulenza e all’assistenza di un legale che saprà indirizzarvi sicuramente verso la soluzione migliore per voi e i vostri figli.

A presto.

 

Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di una consulenza specifica per il tuo caso non esitare a contattarmi. Sarò lieta di rispondere ad ogni tuo dubbio o richiesta.

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